Jobs Act: come cambiano i licenziamenti

  • 24/02/2015
  • Con i primi due decreti attuativi del Jobs Act che a giorni saranno pubblicati in Gazzetta Ufficiale, dal primo marzo verrà introdotto il contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti e sarà modificata la disciplina dei licenziamenti individuali e collettivi. Vediamo nel dettaglio come cambiano i licenziamenti: per quelli discriminatori, nulli e inefficaci perché intimati in forma orale, resta la reintegrazione nel posto di lavoro prevista dall'articolo; per i licenziamenti disciplinari, invece, il reintegro scatterà solo in casa di accertata insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore. Negli altri casi, invece, è introdotto un risarcimento pari a due mensilità per ogni anno di anzianità di servizio (minimo 4 e massimo 24 mesi). Per i licenziamenti collettivi, in caso di violazione delle procedure o dei criteri di scelta, si applica il regime dell’indennizzo monetario in vigore per gli individuali (da un minimo di 4 ad un massimo di 24 mensilità), salvo il caso di licenziamento collettivo intimato senza l’osservanza della forma scritta, cui si applica invece la reintegrazione. Per le piccole imprese, il reintegro è previsto solo per licenziamenti nulli e discriminatori e intimati in forma orale, negli altri casi scatta l’indennità di una mensilità per ogni anno di servizio (minimo 2 e massimo 6 mensilità). Inoltre è stata introdotta la nuova conciliazione facoltativa incentivata per la quale il datore di lavoro offre una somma esente da imposizione fiscale e contributiva pari a un mese per ogni anno di servizio (minimo due, massimo 18 mensilità).

    REDAZIONE GIORNALISTICA IMPIEGO.EU
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