Detrazioni per figli a carico: ripartizione tra genitori separati

  • 24/07/2013
  • In caso di separazione legale disposta dal Giudice, il TUIR, ovvero il Testo unico delle imposte sul reddito, che prevede il caso della separazione, ha disposto alcune regole sulle detrazioni fiscali per figli a carico all'art. 12 che riguarda appunto la ripartizione delle detrazioni per figli a carico in caso di separazione. Più esattamente, l'art. 12 del TUIR prevede quanto segue per la ripartizione delle detrazioni per figli a carico in caso di separazione: 'In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta per intero al genitore affidatario, in mancanza di accordo tra le parti'. 'Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori'. 'In caso di affidamento congiunto, se uno dei genitori affidatari non può usufruire in tutto o in parte della detrazione, per incapienza cioè per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero all'altro genitore. Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all'altro genitore affidatario un importo pari all'intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50 per cento della detrazione stessa'. In base a questa norma fiscale disposta dal TUIR, l'Agenzia delle Entrate ha previsto delle regole per la ripartizione della detrazione per figli a carico tra i genitori effettivamente e legalmente separati, soprattutto per quanto riguarda l'incapienza e gli accordi tra le parti per la fruizione della detrazione.Pertanto, come precisato dall'Agenzia Entrate nella Circolare 4.4.2008, n. 34/E e confermato nella Risoluzione 30.12.2010, n. 143/E, il genitore che usufruisce della detrazione per figli a carico ha l'obbligo di riversare all'altro, salvo diverso accordo tra le parti, la quota spettante in base alla relativa percentuale (100% se l'affidamento è interamente del genitore incapiente, 50% se l'affidamento è congiunto). SINTESI *100% al genitore affidatario *50% tra i genitori in caso di affidamento congiunto o condiviso oppure, a scelta e di comune accordo: *100% al genitore con reddito complessivo più alto oppure, in caso di incapienza di uno dei genitori *100% al genitore che risulta capiente, indipendentemente dal reddito

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