Che cosa si intende per lavoro autonomo

  • 06/08/2013
  • l concetto di lavoro autonomo si ricava dal codice civile, Libro V (del lavoro), Titolo III (del lavoro autonomo) che all'articolo 2222 definisce il Contratto d'opera:

    Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV.
    Da questo articolo si desumono alcuni elementi caratteristici del lavoro autonomo che lo differenziano sia dal lavoro subordinato sia dall'attività d'impresa e che sono:

    l'assenza del vincolo di subordinazione
    la necessità di un corrispettivo
    la prevalenza del lavoro proprio della persona che si obbliga a compiere l'opera/servizio
    Le attività professionali possono poi caratterizzarsi in:

    libere, per l'esercizio delle quali non sono richiesti requisiti particolari come l'iscrizione in specifici albi;
    protette, il cui svolgimento richiede abilitazioni specifiche come nel caso di medici, architetti, ecc.
    Nello specifico delle professioni intellettuali, l'articolo 2229 del c.c. recita:

    L a legge determina le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi. L'accertamento dei requisiti per l'iscrizione negli albi o negli elenchi, la tenuta dei medesimi e il potere disciplinare sugli iscritti sono demandati alle associazioni professionali, sotto la vigilanza dello Stato [']
    Poiché la differenza tra lavoro autonomo e attività di impresa è spesso difficile da cogliere, può essere utile richiamare l'articolo 2082 del c.c. che definisce l'imprenditore in questo modo:

    È imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi
    Completa il quadro l'articolo 2195 del c.c. che elenca le attività per le quali è obbligatoria l'iscrizione al registro delle imprese: attività industriale diretta alla produzione di beni o servizi; attività intermediaria nella circolazione di beni; attività di trasporto per terra, per acqua o per aria; attività bancaria o assicurativa; altre attività ausiliarie alle precedenti.

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