Bonus Irpef, 80 euro anche per pensionati e disoccupati

  • 09/07/2014
  • Il bonus Irpef sarà erogato anche a pensionati e disoccupati: i famosi 80 euro dati dal Governo Renzi ai lavoratori dipendenti che guadagnano meno di 24mila euro l’anno, spetterà anche ai titolari di un trattamento pensionistico, a disoccupati e ai percettori di altre prestazioni di sostegno al reddito quali Mobilità, Aspi, MiniASpi, ecc. In particolare l’Inps ha comunicato che l’assegnazione del bonus Irpef avverrà in via automatica, in base ai dati presenti negli archivi dell’Istituto previdenziale: il pagamento verrà effettuato centralmente dall’Inps che dal 30 giugno sta provvedendo a notificare, a disoccupati e percettori di prestazioni a sostegno del reddito, l’accredito della prima rata attraverso degli sms. Per quanto riguarda i pensionati, coloro che avranno diritto alle detrazioni d’imposta per lavoro dipendente, il bonus di 80 euro sarà accreditato a partire dalla pensione di luglio e notificata tramite un’informativa nel cassetto previdenziale che può essere consultata tramite il Pin nel Menu Servizi online - Servizi al cittadino del portale Inps.

    Una volta che l’Inps riconosce il diritto al credito, gli assicurati potranno presentare delle dichiarazioni/richieste e/o certificazioni  volte alla rinuncia o al riconoscimento del credito nelle ipotesi già previste dalle disposizioni vigenti, quali: gli assicurati che non hanno i presupposti per il riconoscimento del beneficio sono tenuti a darne comunicazione all’INPS che provvederà a recuperare il credito eventualmente erogato dai pagamenti successivi e, comunque, entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno;gli assicurati che, oltre ad essere titolari di redditi da prestazione previdenziale, siano, contestualmente, titolari di altri redditi da lavoro dipendente, i cui importi singolarmente considerati darebbero diritto al credito, ma complessivamente considerati eccedano la soglia massima prevista dal comma 1-bis dell’art 13 del T.U.I.R. per la concessione del credito, sono  tenuti a darne comunicazione all’Istituto  che non riconoscerà il credito;gli assicurati che, oltre ad  essere titolari  di redditi da prestazione previdenziale, siano titolari contestualmente anche di altri redditi da lavoro dipendente (es. la Cassa integrazione a orario ridotto), i cui importi  complessivamente considerati non eccedano  la soglia massima prevista dal comma 1-bis dell’art 13 del T.U.I.R. per la concessione del credito, sono tenuti a chiedere ad uno dei sostituti di imposta di non riconoscere il credito in modo che lo stesso sia erogato da un solo sostituto.

    Ulteriori informazioni si possono trovare leggendo il messaggio numero Messaggio n. 5661dell’Inps. 

    Scritto da Bruno De Santis.

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